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Ordinanza — n. 36802/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for property damage due to procedural flaws and lack of statutory exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for procedural errors regarding the conviction for property damage and the absence of a statutory exemption for anger. The court rejected these claims, noting the first argument was a prohibited form of criticism already addressed in lower courts, while the second lacked factual basis given the appellant's prior convictions and the significant economic harm caused.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals formulated as prohibited criticism of lower court reasoning or based on non-existent statutory exemptions are inadmissible when the lower court correctly applied legal principles regarding the material and subjective elements of the crime.

Parole chiave

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property damage conviction statutory exemption anger inadmissible appeal procedural flaw criminal liability recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 635, second comma, n. 1, cod. pen.
Art. 90 cod. pen.
2 della impugnata sentenza); che, infatti, come osservato dai giudici di appello, non assumono rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità penale, il movente e lo stato d'ira che hanno determinato il soggetto ad agire (art. 90 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 90 cod. pen
2 della impugnata sentenza); che, infatti, come osservato dai giudici di appello, non assumono rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità penale, il movente e lo stato d'ira che hanno determinato il soggetto ad agire (art. 90 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIAD HAMZA nato a RABAT( MAROCCO) il 11/12/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Labiad avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di danneggiamento; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche, ha ravvisato nel contegno posto in essere dall'odierno ricorrente tanto l'elemento materiale del reato di danneggiamento, quanto quello soggettivo (si veda pag. 2 della impugnata sentenza); che, infatti, come osservato dai giudici di appello, non assumono rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità penale, il movente e lo stato d'ira che hanno determinato il soggetto ad agire (art. 90 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto i giudici di appello, con motivazione scevra da vizi censurabili in questa sede, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo assenti i presupposti per l'operatività dell'istituto in considerazione del particolare disvalore della condotta e del danno economicamente non irrisorio da essa derivato, nonché della presenza di plurime condanne per reati della stessa indole a carico dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I