Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36801/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Passalacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding civil liability and a mitigating circumstance, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's discretion on sentencing and the denial of the mitigating factor based on established jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; Art. 62 nr. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance is inadmissible, and the review of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion mitigating circumstance civil liability Corte di Cassazione costs and fine contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso Presentato nell'interesse di Francesco Passalaéqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 62 nr. 4 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso Presentato nell'interesse di Francesco Passalaéqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCESCO nato a CROTONE il 30/08/1980 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Presentato nell'interesse di Francesco Passalaéqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento (si vedano pagine 6-7 della sentenza impugnata ove si rileva che la condotta del ricorrente non può integrare un mero illecito civilistico, stante la natura artificiosa delle modalità di vendita volte ad indurre nella controparte il ragionevole affidamento circa la serietà della proposta contrattuale); ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata ove il diniego della menzionata attenuante viene motivato sulla base del pregiudizio patrimoniale arrecato, tutt'altro che irrilevante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob