Italian Court dismisses appeals as arguments are repetitive and inadmissible in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Natale Cucumazzo and Gianni Cucumazzo inadmissible. The court found the first ground of appeal, challenging the adequacy of threats, to be purely repetitive of the lower court's detailed reasoning regarding repeated allegations of personal injury. Consequently, the court rejected the alternative reading of evidence proposed by the appellants as impermissible in a review proceeding. The decision resulted in the dismissal of the appeals and a ruling for the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be substantively new; purely repetitive arguments or alternative readings of evidence not permitted in review proceedings render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUCUMAZZO NATALE nato a BARIil 14/08/1950 CUCUMAZZO GIANNI nato a TRIESTE il 19/07/1978 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi presentati nell'interesse di Natale Cucumazzo e Gianni Cucu mazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'idoneità delle minacce è puramente reiterativo a fronte delle specifiche circostanze esposte dalla Corte d'appello a pag. 10 della sentenza, circa la reiterata prospettazione di lesioni personali in danno della vittima; che peraltro il motivo deduce una lettura alternativa di elementi di prova non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso, il giorno 10 ottobre 2025. Il