Ordinanza — n. 36799/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZA DONATO nato a FORMIA il 07/01/1983 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Donato Razza, ritenuto che il motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è puramente reiterativo nella misura in cui insiste su una rappresentazione smentita dalla irreperibilità della stessa persona offesa di cui a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata in cui viene fatto riferimento argomentato alle modalità di ricerca della vittima reiterate nel tempo; che il motivo è altresì aspecifico nella misura in cui non si confronta con i rilevanti elementi di riscontro costituiti da deposizioni testimoniali, riconoscimenti e certificati medici della vittima, ritenuti congruamente tutti elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalla stessa p.o. nonché prove adeguatamente dimostrative dei fatti di reato commessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36799/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZA DONATO nato a FORMIA il 07/01/1983 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Donato Razza, ritenuto che il motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è puramente reiterativo nella misura in cui insiste su una rappresentazione smentita dalla irreperibilità della stessa persona offesa di cui a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata in cui viene fatto riferimento argomentato alle modalità di ricerca della vittima reiterate nel tempo; che il motivo è altresì aspecifico nella misura in cui non si confronta con i rilevanti elementi di riscontro costituiti da deposizioni testimoniali, riconoscimenti e certificati medici della vittima, ritenuti congruamente tutti elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalla stessa p.o. nonché prove adeguatamente dimostrative dei fatti di reato commessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.