Italian Court dismisses appeals on attempted extortion, citing lack of new legal grounds and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Ruggiero and Pecchi inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found that the first ground regarding legal violation was merely a repetition of arguments already rejected by the lower court without logical flaws. The second ground challenging the sentence's excessiveness was deemed inadmissible because sentencing discretion falls within the trial judge's authority under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals based on repeated legal violations or excessive sentencing claims are inadmissible if they lack new grounds and fall within the trial judge's discretionary sentencing power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERO ALFONSO nato a CASORIA il 06/06/1973 PECCHI RICCARDO nato a TIVOLI il 24/03/1989 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Alfonso Ruggiero e Riccardo Pecchi; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai ricorrenti, sono entrambi reiterativi di doglianze già presentate innanzi al giudice di merito e in questa sede puntualmente disattese con argomenti privi di vizi logici (si vedano le pagine 7-8 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione); considerato in particolare che la partecipazione del Pecchi ai fatti trova piena spiegazione a pag. 8 della motivazione, ove si esplicitano le ragioni di fatto sulla base delle quali ritenere lo stesso pienamente coinvolto nei fatti; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata per il calcolo della pena del primo ricorrente e pag. 9 con riferimento al secondo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob