Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Felice Zelli inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of contradictory proceedings or illogical reasoning regarding criminal liability under Article 648 of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of previous proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the new grounds lacked connection to the original judgment and failed to meet the specificity requirements of Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of prior proceedings, or lack a specific connection to the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZELLI FELICE nato a RIETI il 15/01/1990 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Zelli, ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che il motivo nuovo proposto con successiva richiesta di sostituzione della pena depositata in cancelleria è indeducibile non essendo stato avanzato né in fase di appello né di successivo ricorso principale in cassazione, essendo anche privo di connessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.