Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specificity regarding expert evidence credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lanzi Maurizio inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of guilt based on expert evidence regarding digital photo analysis and fingerprint identification without providing new arguments. The court ruled that the appeal merely repeated criticisms already adequately addressed and rejected by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal lacking specific grounds and merely reproducing previously rejected criticisms is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI MAURIZIO nato a ROMA il 08/12/1958 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lanzi Maurizio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n.
1. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata - che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale - sulla credibilità e autorevolezza dell'accertamento peritale condotto mediante immagini ottenuto tramite idoneo applicativo digitalizzato delle fotografie contenute nel fascicolo tecnico dei rilievi della polizia scientifica, altresì corroborato dall'accertamento dattiloscopico dal rinvenimento nella tasca del D'Amico del coltello descritto dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre