Criminal appeal dismissed as grounds were repetitive of lower court decisions already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pierluigi Delle Fratte inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for robbery, the application of recidivism, and the exclusion of a mitigating circumstance regarding the value of stolen goods. The court ruled that all three grounds were merely repetitive of complaints previously raised and rejected by the appellate court with sound legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds; repetitive complaints of the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FRATTE PIERLUIGI nato a ROMA il 27/06/1964 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pierluigi Delle Fratte, ritenuto che i tre motivi di ricorso che deducono il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3 nr. 1 cod. pen., all'applicazione della recidiva, nonché all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, nr. 4 cod. pen., sono tutti reiterativi di doglianze già proposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese sulla base di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a sostegno dell'imputazione a carico del ricorrente del reato di rapina; pag. 5 sulla ritenuta applicabilità della recidiva reiterata specifica, stanti i numerosi precedenti penali e l'inclinazione a delinquere che caratterizza il profilo del ricorrente, nonché pagg. 4-5 relativamente al mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno giustificato dal non trascurabile valore dei preziosi sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.