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Ordinanza — n. 36793/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding drug possession and third-party sale intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court lacked sufficient reasoning for its liability declaration. The appellant argued the court failed to properly assess the evidence regarding the intent to sell hashish found in his possession, while the lower court cited sealed envelopes, packaging materials, and hidden cash as proof against personal use. The court ruled that the first-instance judgment contained a logical argumentative structure sufficient to satisfy legal requirements for motivation, thereby dismissing the procedural defect alleged.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: A defect in motivation is not admissible if the judgment contains a logical argumentative structure that sufficiently explains the decision.

Parole chiave

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lack of motivation drug possession third party sale procedural defect inadmissible appeal hashish evidence Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
309/1990, e che ne contesta la correttezza in ordine, in particolare, alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi del quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
309/1990, e che ne contesta la correttezza in ordine, in particolare, alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi del quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 73, co. 1 e co. 4 D.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRISCESE ROCCO nato a ROMA il 30/06/1962 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rocco Briscese nonché i motivi nuovi successivamente trasmessi; ritenuto che il primo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, che deduce il vizio di mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e co. 4 D.P.R. n. 309/1990, e che ne contesta la correttezza in ordine, in particolare, alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi del quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non è rilevabile nel caso di specie, stante l'esistenza di un logico apparato argomentativo nella motivazione della sentenza impugnata; che, invero, quest'ultima non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito annovera tra i molteplici elementi per i quali escludere la finalità dell'uso personale il rinvenimento di involucri sigillati contenenti la sostanza, di materiali idonei al confezionamento della medesima e di un'ingente somma di denaro occultata presso il domicilio del ricorrente); considerato ancora che il secondo motivo non super la c.d. prova di resistenza non confrontandosi con tali e ulteriori elementi ritenuti dalla corte di appello con motivazione priva di manifesta illogicità idonei a confermare l'affermazione di responsabilità; ritenuto quindi che anche a volere ritenere non utilizzabili le dichiarazioni non sottoscritte dal dichiarante sussisterebbero comunque gli elementi in precedenza valorizzati per fare ritenere la sostanza destinata alla cessione a terzi sicchè il motivo non supera la prova di resistenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ot