Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of general mitigating circumstances due to merit review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the omission of general mitigating circumstances and the excessive sentence. The appellant argued for a review of the penalty's appropriateness, but the court held that sentencing discretion falls under the trial court's exclusive domain. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was not arbitrary and adequately addressed the relevant facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals challenging the imposition of general mitigating circumstances or the exactness of the penalty are inadmissible in the Court of Cassation as they require a substantive review of the judge's discretionary sentencing power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKSIMOVIC MALISA nato il 16/02/1977 avverso la sentenza del 01/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Malisa Maksimovié, ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce nullità della sentenza in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che gli stessi motivi che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto i due stessi motivi di ricorso, che contestano l'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ott