Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for generic mitigating circumstances review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nedo Lenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lenti argued that the lower court violated the law by refusing to consider generic mitigating circumstances, claiming the trial judge's reasoning was illogical. The court rejected this, stating that appellate review does not require the trial judge to address every favorable element, only those deemed decisive, and upheld the denial based on Lenti's negative criminal record and conduct during the preventive measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on the alleged violation of law regarding the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the appellate court need not scrutinize every favorable fact if the judge relied on decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NEDO nato a LIVORNO il 27/10/1970 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nedo Lenti, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito rileva che il diniego delle menzionate attenuanti risulta giustificato dalla personalità assolutamente negativa del ricorrente, ricavata dai plurimi e specifici precedenti penali, dalla commissione del fatto addebitatogli durante la pendenza della misura cautelare e dalla strumentalizzazione, di cui il ricorrente sarebbe autore, di un soggetto psichicamente fragile per la commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.