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Ordinanza — n. 36790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper timing for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ilie Iulian Cirlan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violation of law regarding burglary charges and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision rests on the requirement that cassation grounds must offer specific, critical analysis rather than apparent repetition, and that appeals concerning generic mitigating circumstances are inadmissible in this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected without specific critical analysis, and grounds regarding generic mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning is not logically flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances specific critical analysis procedural timing condono delle spese procedurali attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ilie Iulian Cirlan, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'integrazione del reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLAN ILIE IULIAN nato il 09/05/1980 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ilie Iulian Cirlan, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'integrazione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato al ricorrente, nonché il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha invece adeguatamente esplicitato le ragioni a fondamento delle proprie conclusioni senza incorrere in vizi di metodo (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, ove si illustra che il rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, di strumenti idonei all'apertura o forzatura di serrature, senza che costui sia in grado di spiegarne la provenienza, rappresenta per concorde giurisprudenza elemento sufficiente ad affermarne la responsabilità); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, poiché, come affermato da questa Corte, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob