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Ordinanza — n. 36789/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion of reviewing lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Meacci inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's assessment of the victim's credibility and the defendant's liability for usury under Article 644 of the Penal Code. The court ruled that such arguments violate the principle of preclusion, as the cassation judge cannot re-evaluate the factual reasoning or logical consistency of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual reasoning or logical consistency of the lower court's judgment on liability and credibility.

Parole chiave

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preclusion principle cassation review limits factual reasoning usury liability victim credibility appeal inadmissibility logical consistency condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 cod. pen.
art. 644 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEACCI ANTONIO nato a LARCIANO il 22/08/1964 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Meacci, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza o illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagine 11-12 della sentenza impugnata ove, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, se ne afferma l'attendibilità giacché esse risultano puntuali, precise e ricche di riscontri; e pagine 13-16 in merito alla partecipazione del ricorrente alla condotta usuraria desunta altresì dalla consapevolezza di costui che i rapporti tra creditore e persona esorbitavano dalle obbligazioni effettivamente esistenti); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, come affermato da questa Corte, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 17 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Maccioni Sandro che liquida in C 2000,00 oltre accessori di legge Così deciso, il giorno 10 ott