Ordinanza — n. 36788/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO SAMUELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 19/08/1998 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v Letto il ricorso presentato nell'interesse di Samuele Bianco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale nei reati contro la persona e il patrimonio l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen. è subordinata all'integrale risarcimento del danno comprensivo di quello morale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36788/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO SAMUELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 19/08/1998 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Samuele Bianco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale nei reati contro la persona e il patrimonio l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen. è subordinata all'integrale risarcimento del danno comprensivo di quello morale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.