Appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of specific motivation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alin Norocu inadmissible and ordered him to pay costs. Norocu argued that the lower court's decision lacked specific motivation for the criminal liability ruling under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the appeal's sole ground generic and merely repeating arguments already deemed unfounded by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and fails to establish a specific lack of motivation by the court of appeal, as it merely repeats arguments already rejected.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOROCU ALIN nato il 18/07/1991 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; s,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alin Norocu, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 1 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.