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Sentenza — n. 36783/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls extortion conviction due to prescription expiration under prior penal code regime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a conviction for extortion against the appellant, Ciro Afeltra. The appellant argued that the prior penal code regime, applicable to facts consummated in 1998, resulted in a shorter prescription period that had expired by 2021. The court agreed, finding that the maximum prescription term was twenty-two years and six months, which had elapsed before the 2023 appellate ruling, thereby extinguishing the crime.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: When a prior penal code regime offers a more favorable prescription period for a crime committed before a legislative novella, the prior regime applies, and if the period has expired, the crime is extinguished by prescription.

Parole chiave

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prescription period extortion crime prior penal code legislative novella favorable principle extinction of crime appellate judgment annulment sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
L'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 157 cod.
art. 157 cod. pen
L'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AFELTRA CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 novembre 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 10 dicembre 2013 del,G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva condannato Afeltra Ciro alla pena di anni,' di reclusione ed C42.00,0r,00 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in estorsione concesse al medesimo l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91 e le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.

2. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Silvio Calabrese deducendo con unico motivo violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione dovendosi fare applicazione del regime previgente le modifiche della L. Cirielli del dicembre del 2005 avuto riguardo alla data finale di consumazione dei fatti avvenuti sino al 1998.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 157 cod. pen. al reato addebitato al ricorrente, è fondato perché, il termine massimo di prescrizione per il delitto di estorsione aggravata a seguito della concessione con giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti è pari ad anni 22 e mesi 6; invero deve applicarsi il regime del codice di procedura penale previgente la modifica introdotta a dicembre 2005 alla c.d. legge Cirielli trattandosi di delitto commesso nel vigore delle disposizioni previgenti la novella dal contenuto più favorevole ed avuto riguardo alla data finale di consumazione dei fatti (1998) il suddetto periodo è decorso a giugno 2021.

Peraltro pure aggiunto il periodo di sospensione del giudizio in primo grado per il rinvio disposto dall'8 luglio al 4 novembre 2013 la prescrizione risulta maturata il 26 ottobre 2021 e, quindi, in data antecedente la sentenza di appello del 7 novembre 2023. Errato appare il calcolo operato dalla sentenza di secondo grado e l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione antecedentemente la pronuncia medesima intervenuta nel 2023 a distanza di 10 anni da quella di primo grado. P .Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il giorno 10