Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and robbery, citing lack of specific arguments and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Maione inadmissible and ordered him to pay court costs. Maione challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for theft and robbery, arguing for reduced sentencing and specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as groundless, noting the appellant failed to address the factual complexity regarding stolen vehicles and failed to provide specific arguments for discretionary sentencing adjustments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and congruent with the contested judgment; general dissenting opinions or requests for new discretionary sentencing evaluations without concrete legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANTONIO nato a CASTEL VOLTURNO il 11/01/2003 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Maione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, confermata la penale responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli in rubrica (artt.56,628,comma 3,648 cod.pen.), riduceva il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi di imputazione B) e D), oltre che manifestamente infondato, risulta aspecifico, perché reiterativo di rilievi già svolti in appello e compiutamente respinti dalla Corte territoriale sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (nelle pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza opportunamente richiamati); che il ricorrente non si è confrontato in termini puntuali con la complessità delle ragioni di fatto e diritto poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a dissentire dalle valutazioni effettuate dai giudici di merito circa le risultanze probatorie versate in atti che depongono per la piena disponibilità e l'utilizzo da parte del ricorrente dell'autovettura e della targa, entrambe di provenienza furtiva, in occasione dei tentativi di rapina; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, risulta manifestamente infondato poiché i giudici di appello, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) hanno correttamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando come nel caso di specie non siano individuabili specifici elementi valorizzabili al fine della rivisitazione del giudizio di comparazione quanto piuttosto congrue e non illogiche ragioni ostative (si veda pag. 5 della impugnata sentenza ove si è sottolineata la particolare inclinazione criminosa dell'imputato e la commissione di numerosi gravi reati in un circoscritto arco temporale); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, e in particolare si censura il diverso aumento applicato per la ricettazione di cui al capo B) rispetto a quella di cui al capo D), risulta manifestamente infondato, dovendo ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le 'un o circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice dì merito, cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nella specie deve escludersi qualsiasi profilo di contraddittorietà o illogicità manifesta nella valutazione dei giudici d'appello che hanno diversamente modulato gli aumenti ex art. 81 cod.pen. per le due fattispecie di ricettazione ascritte, ritenendo di maggiore gravità la ricettazione dell'autovettura, strumentale alla consumazione delle rapine, rispetto alla ricettazione della targa sub D), utilizzata per occultare i dati identificativi originari del veicolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 I