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Ordinanza — n. 36773/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false declaration conviction for lack of specific grounds and novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws regarding the lack of psychological elements in the crime and the non-applicability of leniency due to minor offense status. The court rejected these claims as either repetitive of previously dismissed arguments, novel without prior deduction, or too generic to satisfy statutory requirements for specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and not novel; generic complaints regarding motivation or unproven leniency grounds are inadmissible if they lack correlation with the lower court's reasoning or were not previously raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement novelty of arguments generic complaint rejection false declaration crime procedural admissibility court costs award circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZINI MOHAMED nato il 12/09/1999 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mazini Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa la sussistenza del dolo del reato, avendo l'imputato attestato personalmente la propria identità, dichiarando delle false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti.

Le circostanze in cui ciò è avvenuto facevano emergere, inoltre, la funzionalità della dichiarazione resa, destinata ad attestare la sua identità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Considerato che il terzo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi la difesa (cfr.

Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m., a proposito della mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) con la congrua motivazione resa dai giudici del merito in tema di trattamento punitivo, attesa l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle invocate attenuanti, nonché della mancanza di un contegno collaborativo, anche in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 ottobre 2025 Il Cons