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Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL FIUME MASSIMILIANO nato a FORLIMPOPOLI il 25/03/1967 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dal Fiume Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di uso di atto falso - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), la quale ha ritenuto pienamente integrato il dolo del reato in considerazione del fatto che l'imputato ha sottoscritto di suo pugno una scrittura privata, in cui dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire dettagli sulla provenienza del motociclo; dal che, razionalmente la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto una condotta poco limpida, confermando con ciò la consapevolezza della natura contraffatta del documento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), la quale ha ritenuto pienamente integrato il dolo del reato in considerazione del fatto che l'imputato ha sottoscritto di suo pugno una scrittura privata, in cui dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire dettagli sulla provenienza del motociclo; dal che, razionalmente la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto una condotta poco limpida, confermando con ciò la consapevolezza della natura contraffatta del documento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);

Parole chiave

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onere della prova principio in dubio pro reo lacune probatorie doppio onere allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL FIUME MASSIMILIANO nato a FORLIMPOPOLI il 25/03/1967 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dal Fiume Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di uso di atto falso - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), la quale ha ritenuto pienamente integrato il dolo del reato in considerazione del fatto che l'imputato ha sottoscritto di suo pugno una scrittura privata, in cui dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire dettagli sulla provenienza del motociclo; dal che, razionalmente la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto una condotta poco limpida, confermando con ciò la consapevolezza della natura contraffatta del documento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a ì mende. Così deciso 1'8 ottobre 2025 Il Consig