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Ordinanza — n. 36771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Boccio Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him liable for identity substitution, claiming the fraudulent act was ineffective. The court rejected this as a repetition of issues already thoroughly analyzed and decided upon by the territorial court, which confirmed the elements of the crime were present.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds of criticism already examined and decided by the territorial court, lacking any new argumentative element.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds identity substitution procedural economy Cassation jurisdiction pena residua adeguamento della pena immunità parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIO MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 28/12/1974 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Boccio Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflitta;

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona, stante la ritenuta inidoneità dell'azione posta in essere - è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato l'indiscussa sussistenza degli elementi costitutivi del reato in relazione alla spendita di un nome diverso da quello reale, corroborata dall'esibizione del certificato.

Il mezzo fraudolento adoperato e l'aver esibito il certificato di attribuzione del nuovo codice fiscale era senz'altro idoneo ad indurre in errore l'interlocutore sulle reali generalità dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso 1'8 ottobre 2025 Il Consigli