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Sentenza — n. 36767/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36767/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMABILE RAFFAELE nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 21/01/1982 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Raffaele Amabile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale della medesima città - avendo concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata traduzione dell'imputato detenuto in udienza, non risulta manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Sentenza — n. 36767/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale della medesima città - avendo concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata traduzione dell'imputato detenuto in udienza, non risulta manifestamente infondato.

Parole chiave

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remissione della pena abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale disdetta in periodo di prova chiusura dell'istruzione penale termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
del Tribunale della medesima città - avendo concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMABILE RAFFAELE nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 21/01/1982 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Raffaele Amabile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale della medesima città - avendo concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata traduzione dell'imputato detenuto in udienza, non risulta manifestamente infondato.

Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data9 agosto 2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consi liere