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Ordinanza — n. 36761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for assault, rejecting arguments on liability and minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Allocca inadmissible, confirming his conviction for assault under Article 455 of the Penal Code. The appellant argued for a new factual assessment regarding liability and claimed the offense lacked particular minor character, but the court found these grounds impermissible in a review of law. The court ruled that factual evaluation belongs exclusively to the lower court and that the appellate decision adequately addressed the statutory requirements for minor offense exclusion.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the lower court, and a conviction is valid if the appellate judgment provides adequate reasoning for excluding particular minor character based on relevant statutory criteria.

Parole chiave

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appeal inadmissibility review of law particular minor character factual evaluation assault conviction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
distaccata di Sassari - che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 455 cod. pen
distaccata di Sassari - che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
207944; in seguito, ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA MAURIZIO nato a SASSARI il 14/09/1982 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (Y/t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maurizio Allocca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; in seguito, ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta e della non esiguità del pericolo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 ottobre 2025