Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding identity document possession and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Maisto inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing an identity document with false generalities. The appellant argued against the legal characterization of the crime and the sentencing, but the court found these arguments contrary to established case law and statutory principles. Consequently, the appeal was rejected, and Maisto was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 2, cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Possession of an identity document with false generalities constitutes the more serious crime of counterfeiting when the holder's participation is evident; sentencing discretion and conditional suspension judgments are not subject to re-evaluation in cassation absent logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 10/01/1970 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; nz3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Giuseppe Maisto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino, con cui era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;
è, inoltre, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza della legittimità. Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e della sospensione condizionale della pena -è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; lo stesso dicasi in relazione alla sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale è stato espresso un giudizio di prognosi sfavorevole, tipico del giudizio di merito, la cui rivalutazione non è consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.