Sentenza — n. 36758/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 614 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36758/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Liborio Vitale e Francesco Vitale ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 614 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con l'unico motivo, chiedono che venga dichiarato estinto il reato loro ascritto per intervenuta remissione di querela; Il ricorso è fondato. Invero, ritenuto che risulta maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che, in particolare, in data 07/05/2025 è intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dagli imputati, occorre dichiarare estinto il reato loro ascritto per mancanza della condizione di procedibilità. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08