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Sentenza — n. 36758/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36758/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36758/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

Parole chiave

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remissione della pena revisione della sentenza penale ritiro della querela penale ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda d'asilo di rom recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
Liborio Vitale e Francesco Vitale ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 614 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Invero, ritenuto che risulta maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITALE LIBORIO nato a SCILLATO il 15/03/1979 VITALE FRANCESCO nato a SCILLATO il 01/08/1948 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Liborio Vitale e Francesco Vitale ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 614 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con l'unico motivo, chiedono che venga dichiarato estinto il reato loro ascritto per intervenuta remissione di querela; Il ricorso è fondato. Invero, ritenuto che risulta maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che, in particolare, in data 07/05/2025 è intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dagli imputati, occorre dichiarare estinto il reato loro ascritto per mancanza della condizione di procedibilità. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08