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Sentenza — n. 36748/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36748/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIOCCHI SILVANO nato a BOLOGNA il 29/07/1954 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Silvano Fiocchi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta docu mentale. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato conseguentemente al riconoscimento in suo capo della qualità di amministratore di fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36748/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso non si appalesa, prima facie, manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 15 maggio 2012, il reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare è punito con la reclusione pari ad anni dieci di reclusione. Il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei che, non registrandosi cause di sospensione della prescrizione eccetto ai 64 giorni dovuti al rinvio dell'udienza per Covid-19, risulta spirato nel gennaio del 2025.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico fatture fittizie sanzioni pecuniarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il motivo di ricorso non si appalesa, prima facie, manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIOCCHI SILVANO nato a BOLOGNA il 29/07/1954 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Silvano Fiocchi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta docu mentale. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato conseguentemente al riconoscimento in suo capo della qualità di amministratore di fatto.

Considerato che il motivo di ricorso non si appalesa, prima facie, manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 15 maggio 2012, il reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare è punito con la reclusione pari ad anni dieci di reclusione. Il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei che, non registrandosi cause di sospensione della prescrizione eccetto ai 64 giorni dovuti al rinvio dell'udienza per Covid-19, risulta spirato nel gennaio del 2025.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 18 gennaio 2025. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08 ottobre 2