Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36747/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new non-punishment grounds for the first time in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code for the first time. The appellant argued the lower court failed to recognize this cause, but the court found no prior mention of this issue in the appellate or first-instance records. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible because new matters involving the exercise of judicial discretion cannot be introduced for the first time in the final instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: A ground of non-punishment involving the exercise of judicial discretion cannot be raised for the first time in the final instance if it was not previously alleged in the appeal or first-instance proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
new ground of non-punishment judicial discretion final instance admissibility Article 131 bis Penal Code procedural defect appeal reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri di servizio azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza - perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza - perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza - perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWOKORO SAMSON nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Samson Nwokoro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agii artt. 496, 337, 635 comma 2 n. 1 e 340 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza - perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è inedito. Infatti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 ottobre 2025 Il consi