Ordinanza — n. 36741/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTONE MANUELE nato a MILANO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; f y7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Manuele Dantone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata, lesioni e danneggiamento; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge in ordine all'omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità - è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che individua le ragioni del diniego nella presenza di plurimi precedenti penali specifici e nella commissione di reati durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36741/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTONE MANUELE nato a MILANO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; f y7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Manuele Dantone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata, lesioni e danneggiamento; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge in ordine all'omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità - è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che individua le ragioni del diniego nella presenza di plurimi precedenti penali specifici e nella commissione di reati durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 ottobr