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Ordinanza — n. 36732/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36732/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Saverio Barone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 453, comma 1, nn. 3 - 4, cod. pen. (capi 6 e 15); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen., sono manifestamenti infondati in quanto il giudice di merito, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 36732/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv, 110 e 453, comma 1, nn. 3 - 4, cod. pen. (capi 6 e 15); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen., sono manifestamenti infondati in quanto il giudice di merito, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca fatture fittizie falsa testimonianza bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
(capi 6 e 15); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Saverio Barone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 453, comma 1, nn. 3 - 4, cod. pen. (capi 6 e 15); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen., sono manifestamenti infondati in quanto il giudice di merito, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. La Corte territoriale, invero, ha affermato che dalla consapevolezza del ricorrente della possibilità di effettuare in ogni momento degli ordinativi consistenti di banconote false e di conseguire lauti ricavi dallo smercio su larga scala delle stesse, si evince che il Barone era pienamente conscio di star interagendo con soggetti dediti alla rivendita di banconote contraffatte, con cui, inoltre, aveva intenzione di lavorare stabilmente per la rivendita al dettaglio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il Co