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Ordinanza — n. 36731/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36731/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SALVATORE nato a MILAZZO il 30/08/1990 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Raimondo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942 (capo b); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di penale responsabilità e alla sussistenza dell'elemento psicologico, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36731/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942 (capo b); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di penale responsabilità e alla sussistenza dell'elemento psicologico, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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cattiva gestione caso di rigore economico bancarotta fraudolenta impresa in difficoltà responsabilità dell'amministratore risanamento finanziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SALVATORE nato a MILAZZO il 30/08/1990 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Raimondo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942 (capo b); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di penale responsabilità e alla sussistenza dell'elemento psicologico, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Che i suddetti motivi sono, altresì, manifestamente infondati in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha ritenuto, alla luce degli elementi in atti acquisiti, pienamente provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, il quale risulta perfettamente integrato sia nei suoi elementi oggettivi, che soggettivi, avendo, invece, reputato le doglianze difensive prive di pregio e inidonee a scalfire il suddetto solido quadro probatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle a Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il ConsJ1Tre espte re