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Ordinanza — n. 36723/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of non-prosecution plea and refusal of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant non-prosecution due to minor offense status and the denial of probation, arguing for a different factual assessment. The court rejected this, noting that the first-instance judgment was legally sound, the crime involved a dangerous weapon, and the defendant showed no remorse or cooperation.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal contesting the non-granting of non-prosecution for minor offenses is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution plea minor offense status probation denial factual reconstruction caso poco grave violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEG JALAL nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Jalal Beg ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte limitatamente alla mancata motivazione in merito alla disapplicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego della sospensione condizionale della pena - stante l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Rimini n. 759/2023 in merito alla responsabilità dell'imputato e alla pena a lui comminata per la contravvenzione di cui all'art. 4 e 3 della I. 110/75, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e ha disposto la sospensione condizionale della pena;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando l'impossibilità di ritenere il fatto di lieve entità, stanti sia l'oggettiva pericolosità dell'arma, che ben poteva essere venduta anche a soggetti minorenni, sia la condotta non collaborativa dell'imputato e la sua totale assenza di resipiscenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in d