Criminal appeal dismissed as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of complaint. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court's reasoning was deemed logically correct and sufficiently motivated. Consequently, the appeal failed because it did not specify the elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and indeterminate, failing to specify the elements necessary for the appellate judge to exercise their supervisory function.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI ROSARIO nato a NAPOLI il 23/07/1970 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Grimaldi Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 491 e 640 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il Consigliere