Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36704/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic and unfounded claims regarding sentencing aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36704/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mingoia Gianni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under the Penal Code, arguing flaws in the reasoning regarding aggravating factors and the exclusion of specific statutory exemptions. The court rejected these claims as either manifestly unfounded due to adequate reasoning or generic and indeterminate, failing to meet the required standards for a valid appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal based on alleged defects in the reasoning of the judgment is inadmissible if the reasoning is logically sound and the grounds for the appeal are generic, indeterminate, or manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defect in reasoning generic grounds aggravating circumstances mitigating circumstances Cassation procedure penal code sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 61, n. 7) cod. pen.
pen.; • Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGOIA GIANNI nato a TORINO il 04/08/1972 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mingoia Gianni ricorre avverso la sentenza della Corte di • Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 640, 476, 482, 61, nn.

2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; • Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. non presentando il pregiudizio patrimoniale cagionato i tratti della particolare tenuità; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8