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Ordinanza — n. 36703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact reconstruction and lack of constitutional issue relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Buscemi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated constitutional rights by denying access to alternative procedures and improperly reconstructed facts regarding criminal responsibility. The court rejected these claims, noting the first issue was factually irrelevant as the conviction involved an aggravating rather than mitigating circumstance, and the second attempt to re-evaluate evidence exceeded the cassation court's powers.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or attempt to reconstruct facts through different criteria, reserving such power exclusively to the court of first instance, and constitutional admissibility requires a direct link between the alleged violation and the specific case facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reconstruction of facts alternative criminal procedure constitutional admissibility court of first instance powers irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ALBERTO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/11/1963 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

4. Rilevato che Buscemi Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), 223, comma 1, 219, comma 3, R.D 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale quanto al diniego della facoltà per l'imputato di accedere a riti alternativi in seguito alla modifica dell'imputazione — è manifestamente infondato in quanto la Corte ha correttamente argomentato sulla validità della sentenza di primo grado in relazione al diniego dell'accesso al rito alternativo, nonché della questione di costituzionalità, in ragione non solo dell'effetto peggiorativo che una dichiarazione di nullità del provvedimento avrebbe comportato per l'imputato, ma anche in virtù della diversità delle ratio delle sentenze della Corte costituzionale riportate nell'atto di impugnazione rispetto alla fattispecie concreta verificatasi, attinente non già ad una circostanza aggravante bensì ad una circostanza attenuante (cfr.

PP.5/7); Considerato che il secondo motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6- 12); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025