Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to substantiate legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni La Porta's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued violations regarding criminal liability, recidivism, and excessive sentencing, but the court found these grounds generic and lacking specific factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal must specify the elements supporting the complaint; generic arguments without concrete facts fail to allow the appellate judge to exercise their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PORTA GIOVANNI nato a PALERMO il 02/11/1953 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che La Porta Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 483 e 99 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha (cfr. pag.
3) correttamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo l'imputato consapevole di dichiarare circostanze false; Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata - è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; il motivo risulta peraltro del tutto generico. Considerato che il terzo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 I