Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to declare the crime extinguished by prescription and incorrectly applied an aggravating circumstance. The court rejected these claims, noting that the prescription issue was properly addressed and the new ground for appeal was not raised during the second instance proceedings as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-quater, comma 2, c.p.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation were not previously deduced as grounds for appeal, unless the omission is due to a mistake or error.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI VINCENZO nato a TARANTO il 15/09/1966 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Morelli Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, nell'assolvere l'imputato dalla distrazione dei beni ci cui ai punti 1.3), 1.5) e 1.6) del capo a) dell'accusa, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.
1) e 2), 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte territoriale (cfr. pagg. 1-2) ha individuato il termine di prescrizione pari ad anni 15 dalla data di commissione del reato e applicato la disciplina di cui all'art. 420 -quater, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, R.D. 267/1942 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Va peraltro evidenziato che l'unica aggravante ritenuta e contestata è quella di più fatti di bancarotta di cui all'art.219 comma 2 R.D. 267/1942. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C sa d Ile ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il Consiciliere estenso