Italian court dismisses appeal against pardon revocation due to non-existent defect in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's order revoking his pardon was flawed because it failed to explicitly state the date of the subsequent crime. The court rejected this claim, ruling that the missing date was easily derivable from the cited judgment and that the reasoning defect alleged was non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is merely apparent or easily deducible from the text, rather than being a genuine absence of logical argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSI DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 13/07/1977 avverso l'ordinanza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Viscusi, per mezzo del suo difensore avv. Gennaro De Falco, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, con ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 11 aprile 2011, per avere egli riportato una condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione per un delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere l'ordinanza omesso di indicare la data di commissione del reato, successivamente giudicato, sulla base del quale è stata disposta la revoca dell'indulto, così impedendo il controllo circa la correttezza del provvedimento stesso; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e inammissibile, perché lamenta una mancanza o apparenza di motivazione palesemente insussistente, in quanto l'elemento mancante, cioè la data di consumazione del reato successivamente giudicato, è facilmente ricavabile dal testo del provvedimento, mediante l'indicazione della sentenza con cui tale reato è stato giudicato, sentenza che è nota al ricorrente in quanto emessa nei suoi confronti, mentre la motivazione può essere ritenuta "assente" o "apparente" quando è del tutto priva del segno grafico o è tale da non consentire di comprendere l'iter argomentativo su cui la decisione si fonda, vizi non sussistenti nell'ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682;
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es