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Ordinanza — n. 36628/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36628/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA PASQUALINO nato a FONDI il 19/06/1958 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Pasqualino Rega, per mezzo del suo difensore avv. Angelo Palmieri, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 07 febbraio 2022, lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione e porto di un'arma da sparo e di munizioni, commessi in data 11/12/2021; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare, ai fini della sua assoluzione, che egli ignorava la presenza nell'abitazione del fucile e delle munizioni, in quanto già appartenenti al padre deceduto, e ignorava l'obbligo di rinnovarne la denuncia, e per avere omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili perché privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza nella sua abitazione del fucile e delle munizioni già appartenuti al padre, avendoli egli stesso consegnati alla polizia, e circa l'irrilevanza della ignoranza di una legge penale, nonché circa la non applicabilità dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo il fatto non particolarmente tenue; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36628/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Angelo Palmieri, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 07 febbraio 2022, lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione e porto di un'arma da sparo e di munizioni, commessi in data 11/12/2021; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare, ai fini della sua assoluzione, che egli ignorava la presenza nell'abitazione del fucile e delle munizioni, in quanto già appartenenti al padre deceduto, e ignorava l'obbligo di rinnovarne la denuncia, e per avere omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili perché privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza nella sua abitazione del fucile e delle munizioni già appartenuti al padre, avendoli egli stesso consegnati alla polizia, e circa l'irrilevanza della ignoranza di una legge penale, nonché circa la non applicabilità dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo il fatto non particolarmente tenue; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali arma personale procedimento in contumacia delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA PASQUALINO nato a FONDI il 19/06/1958 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasqualino Rega, per mezzo del suo difensore avv. Angelo Palmieri, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 07 febbraio 2022, lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione e porto di un'arma da sparo e di munizioni, commessi in data 11/12/2021; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare, ai fini della sua assoluzione, che egli ignorava la presenza nell'abitazione del fucile e delle munizioni, in quanto già appartenenti al padre deceduto, e ignorava l'obbligo di rinnovarne la denuncia, e per avere omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili perché privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza nella sua abitazione del fucile e delle munizioni già appartenuti al padre, avendoli egli stesso consegnati alla polizia, e circa l'irrilevanza della ignoranza di una legge penale, nonché circa la non applicabilità dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo il fatto non particolarmente tenue; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere