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Ordinanza — n. 36625/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic repetition of rejected second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude criminal liability due to the minor nature of the offense and incorrectly denied general mitigating circumstances based solely on his criminal record. The court rejected these claims as generic and lacking specificity, noting they merely repeated arguments already thoroughly evaluated and dismissed by the appellate court without engaging critically with the reasoning provided.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation that merely reiterates grounds already rejected in the second instance without a critical engagement with the opposing arguments is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments mitigating circumstances criminal record Court of Cassazione procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maurizio Torres, per mezzo del suo difensore avv. Enrico Bennici, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 05 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 14/2017 come modificato dall'art. 21 -ter, comma 1 lett. b), legge n. 132/2018, commesso in data 06/07/2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto, e per non avere correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi solo sui suoi precedenti penali; ritenuto che entrambi i motivi siano inammissibili perché generici e privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, che ha individuato la non particolare tenuità del fatto nella pluralità di violazioni del divieto e nella personalità del ricorrente, gravato di numerosi precedenti penali, e ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la mancanza di elementi favorevoli, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando in particolare la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle molte condanne già riportate, per reati contro il patrimonio e contro la persona (vedi Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione»); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigl