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Ordinanza — n. 36622/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36622/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata da Felice Napolitano Celiento, ritenendo estinta la pena da espiare. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che l'affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l'estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36622/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che l'affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l'estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena sospensione di pena adeguamento della pena sanzioni penali alleggerimento della pena remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: NAPOLITANO CELIENTO FELICE nato a CASERTA il 24/03/1983 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata da Felice Napolitano Celiento, ritenendo estinta la pena da espiare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che l'affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l'estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato.

3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un pubblico ministero non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione. I ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza, infatti, possono essere proposti solamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio, come stabilito dall'art. 678, comma 3, cod. proc. pen., che individua in tale organo il soggetto legittimato a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «spetta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, Rv. 246317), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. La natura pubblica della parte ricorrente osta, però, alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Irr