Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36612/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36612/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI GIUSEPPE ANTONIO nato a AGRIGENTO il 13/02/1995 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Giuseppe Antonio Mejri, per mezzo del suo difensore avv. Monica Malogioglio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020; rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell'art. 424 cod. pen. anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 424 cod. pen, art. 635 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36612/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Monica Malogioglio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020; rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell'art. 424 cod. pen. anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
danni da incendio incendio intenzionale aggravato accertamento inesatto dei fatti valutazione delle prove attendibilità dei testimoni circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 424 cod. pen
Monica Malogioglio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen.
art. 635 cod. pen
anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI GIUSEPPE ANTONIO nato a AGRIGENTO il 13/02/1995 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Antonio Mejri, per mezzo del suo difensore avv. Monica Malogioglio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020; rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell'art. 424 cod. pen. anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es