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Ordinanza — n. 36609/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole denial due to lack of external work and insufficient rehabilitation progress.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the Milan Supervision Tribunal's denial of home detention was flawed because it ignored positive behavioral changes and relied solely on the severity of past crimes. The court rejected this, ruling that the lower tribunal correctly prioritized the need for further internal observation based on the treatment team's report and the nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 177 c.p.s.; In parole cases, the supervision tribunal may legitimately require additional internal observation periods even with positive behavioral elements if the crime indicates a significant risk of reoffending and proximity to criminal environments.

Parole chiave

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parole supervision home detention denial treatment team report progressive treatment principle inadmissible appeal rehabilitation progress criminal risk assessment attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.s.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
(Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUEZ ESCOLASTICO JOSE' MANUEL nato il 07/10/1999 avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che José Manuel Vasquez Escolastico, per mezzo del suo difensore avv. Gianfranco Bonetti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto le richieste di concessione dell'affidamento in prova o della semilibertà ritenendo inidoneo il progetto esterno proposto, che prevede un'attività lavorativa troppo breve e in orario serale, nonché ancora troppo embrionale il percorso di responsabilizzazione e necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con progressive concessioni di permessi di uscita, onde vagliare la sua tenuta in ambiente libero; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale motivato il diniego solo sulla base della gravità dei reati commessi, senza tenere conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dei molti elementi positivi dimostrativi di una almeno iniziale revisione critica del proprio passato, nonché della condotta regolare da lui tenuta nel periodo, tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023, in cui egli è rimasto in stato di libertà; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, essendo l'ordinanza ampiamente e logicamente motivata sulla base della relazione della équipe trattamentale che, pur esprimendo una valutazione positiva circa il percorso intrapreso dal ricorrente, ha espresso parere negativo alla concessione, allo stato, della misura alternativa richiesta, e sulla base del principio di progressione trattamentale, avendo motivatamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intrannuraria, così conformandosi al principio di questa Corte secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213); ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigl