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Ordinanza — n. 36529/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper signature by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition without proper authorization from their lawyer. The court found that a digital signature alone by the defense attorney does not confer standing to the defendant when the act is not attributed to them. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks standing, particularly when a digital signature by counsel is not accompanied by an explicit attribution of the act to the client.

Parole chiave

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lack of standing inadmissible appeal digital signature validity improper attribution procedural costs difetto di sottoscrizione firma digitale falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACOSTA PAUL nato il 13/03/2002 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; /i 18676/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall'imputato, privo di legittimazione, non valendo la mera firma digitale del difensore posta in calce, senza alcuna attribuzione dell'atto proposto allo stesso difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2