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Ordinanza — n. 36527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal due to statutory prescription despite alleged recidivism under Art. 99 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that granted acquittal based on the statutory limitation period, arguing that recidivism under Article 99, paragraph 4 of the Penal Code should have prevented the prescription from taking effect. The court ruled that the statutory provisions explicitly allow prescription to operate even when recidivism is present, rendering the lower court's reasoning legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; The statutory limitation period for criminal prosecution applies notwithstanding the existence of recidivism, as the law does not suspend or interrupt prescription in such cases.

Parole chiave

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statutory prescription recidivism criminal limitation appeal inadmissibility Penal Code Art 99 recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO ROSARIO nato a VITTORIA il 11/06/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare la macata declaratoria di prescrizione in presenza della ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025