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Ordinanza — n. 36525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic regarding drug quantity and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability and a different sentence, but the court found his claims on drug quantity and sentencing proportionality to be generic and lacking specific factual grounds. Consequently, the appeal was rejected because it did not address the specific reasons for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically address the factual or legal reasons provided by the lower court's decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug quantity determination sentencing proportionality inadmissible appeal procedural costs modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA VALTER nato il 26/07/1991 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle circostanze del rinvenimento, in luogo pubblico e all'interno di un comò, in uno al dato quantitativo;

Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamènte proposto rispetto al giudizio di congruità della rideterminata modesta pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025