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Ordinanza — n. 36524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to material error in sentencing reduction figure violating agreed procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on a material error regarding the numerical value of the mitigating circumstance applied. The appellant argued for a specific reduction, but the lower court's record showed a different figure, rendering the grounds for the appeal procedurally invalid. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: When an appeal relies on a material error in the numerical indication of a mitigating circumstance, the request is inadmissible if it violates the agreed procedure on the sentence.

Parole chiave

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material error mitigating circumstance procedural inadmissibility agreed procedure sentencing reduction motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROSIMONE ANTONIO nato a VAPRIO D'ADDA il 11/06/1985 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18648/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso vede sulla erronea indicazione numerica della attenuante effettivamente applicata - evidente frutto di errore materiale -, così risultando proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.202