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Ordinanza — n. 36521/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-applicability of substituted penalty due to generic filing and lack of recidiva argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Rabbah Mohamed, challenged a second-instance judgment regarding the non-application of a substituted penalty, arguing it was generic and unfounded. The court rejected this claim because the issue of qualified recidiva was not raised during the appellate proceedings, rendering the current argument procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on the non-application of a substituted penalty is inadmissible if the claim is generic and the issue of qualified recidiva was not deduced in the appellate instance.

Parole chiave

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qualified recidiva substituted penalty inadmissible appeal generic claim procedural default Corte di Cassazione spese processuali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABBAH MOHAMED (CUI 031HUMW) nato il 06/09/1989 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva è del tutto genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alla recidiva qualificata riconosciuta e tenuto conto della mancata deduzione in appello della relativa questione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025