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Ordinanza — n. 36520/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic arguments regarding drug trafficking conspiracy and lack of minor role recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding criminal responsibility and the minor role defense. The appellant claimed a generic responsibility for drug trafficking, yet the lower court had already established a stable criminal relationship and significant contribution to the illegal activity. Consequently, the court rejected the appeal as lacking specific factual grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically address the established facts of the criminal relationship and the degree of contribution to the illicit activity.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug trafficking conspiracy minor role defense criminal responsibility inadmissible appeal partecipazione al reato favoreggiamento contravvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCENDA MARCO nato a CANALE il 20/09/1978 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla comprovata stabile relazione criminosa del ricorrente con il principale responsabile del traffico di stupefacenti per il quale operava direttamente e per interposta persona - tra l'altro - nel reperimento e gestione di appartamenti all'uopo destinati, tra i quali quello oggetto dell'imputazione, così designandosi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, l'apporto concorsuale alla condotta di illecita ascritta;

Ritenuto che il secondo motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve è del tutto genericamente proposto rispetto al riconosciuto all'importante apporto concorsuale alla durevole grave attività illecita (v. pg. 11 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025