Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to withdrawn appeal grounds and unilateral penalty modification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Bushati and Alla inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The court ruled that Bushati's appeal was barred because it re-proposed grounds regarding the legal qualification of the crime that had been withdrawn during the appellate settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Similarly, Alla's appeal was rejected for failing to account for the withdrawal of all non-penalty appeal grounds, which included the measure of security, and for attempting to unilaterally modify the agreed-upon custodial sentence after the settlement was reached. The decision emphasizes that such unilateral modifications are incompatible with the structure of the settlement institution and that re-litigating withdrawn issues is not permitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals following a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, cassation appeals are inadmissible if they re-propose grounds regarding legal qualification or measures of security that were withdrawn, as the agreement limits the Supreme Court's cognition to non-withdrawn grounds, except for illegal sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSHATI DITMIR nato il 01/01/1985 ALLA ARMAN nato il 25/07/1997 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18615/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bushati sulla erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo c, denuncia l'omessa motivazione sul punto, in assenza di devoluzione della questione per l'intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena (v. verbale della udienza in data 05.02.2025), così proponendo un motivo per ragioni non consentite, secondo il consolidato orientamento di legittimità per il quale, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01);
Ritenuto che il ricorso di Alla, con il primo motivo, nel denunciare l'omessa motivazione sulla misura di sicurezza in relazione a motivo oggetto di appello, non considera la intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena (v. verbale di udienza cit.), che ha dato luogo al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., così incorrendo nella inammissibilità del motivo proposto secondo il richiamato precedente orientamento di legittimità in quanto, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Karroumi, Rv. 287256 - 01);
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato accoglimento della istanza di applicazione di pena sostitutiva in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P. R. 9 ottobre 1990 n. 309 — e, in via subordinata, si sollecita rimessione di questione di costituzionalità dell'art. 59, comma 1, lett.
d) della legge n. 689/81, come introdotto dall'art. 71, comma 1 lett. g), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 in relazione alla ostatività del titolo di reato all'applicazione della pena sostitutiva — è proposto per ragioni non consentite, non potendosi censurare l'applicazione della pena detentiva concordata tra le parti, ove - come nella specie - non illegale (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Coppola, Rv. 279504); Ritenuto, invero, che alla predetta istanza di pena sostitutiva, formulata dal difensore dell'imputato dopo l'intervenuto accordo sulla pena detentiva (v. verbale di udienza cit.), non poteva darsi accesso in quanto modifica unilaterale dello stesso accordo, incompatibile con la struttura e la funzione dell'istituto previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. adito dalle parti (cfr.
Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, il solo Bushati, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, essendo il ricorso di Alla proposto senza colpa in ragione dell'errato accesso dato dalla Corte di merito alla istanza di applicazione della pena sostitutiva. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, il solo Bushati Ditmir, della somma di euro tremila in favore della Cassa d