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Ordinanza — n. 36515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic challenge to discretionary sentencing based on lack of mitigating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Agati Domenico, challenged the lower court's decision to apply generic mitigating circumstances due to his negative personality profile and prior record. The court rejected the appeal as a generic criticism of the trial judge's discretionary power, noting no specific legal error was demonstrated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it constitutes a generic criticism of the trial judge's discretionary power to apply mitigating circumstances without alleging specific grounds for error.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility discretionary sentencing power mitigating circumstances application negative personality profile prior criminal record court costs and fine Italian criminal procedure attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATI DOMENICO nato a CATANIA il 11/02/1979 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha dfflegato le attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli e dela persionalità negativa del ricorrente desunta dai plurimi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025