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Ordinanza — n. 36514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation as procedural defect under Article 444 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed under Article 129 of the Criminal Procedure Code, which is not permitted by the procedural rules of Article 444. The appellant, Schiafone Francesco, challenged a Taranto GIP judgment for alleged lack of reasoning, while the court observed that the specific procedural track for such complaints does not allow this type of request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal for lack of motivation under Article 129 of the Criminal Procedure Code is inadmissible when the procedural requirements of Article 444 are not met.

Parole chiave

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lack of motivation appeal Criminal Procedure Code procedural defect inadmissible appeal Corte di Cassazione annullamento del lodo arbitrale condono delle spese procedurali allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a TARANTO il 02/10/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18586/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla omessa motivazione ex art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a TARANTO il 02/10/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18586/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla omessa motivazione ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a TARANTO il 02/10/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18586/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025